Art. 118.
(Definizioni).

      1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

          a) agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che può provocare infezioni, allergie o intossicazione;

          b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado

 

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di riprodursi o di trasferire materiale genetico;

          c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.